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Rivoluzione nel mondo del vino: sì alla dealcolazione, ma con importanti esclusioni!

Il 20 dicembre 2024 il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato il decreto n. 672816 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che attua il Reg. UE n. 1308/2013, Parte II dell’allegato VII (per come modificato dal Reg. UE n. 2117/2021) così consentendo l’introduzione dei prodotti vitivinicoli dealcolati (tasso alcolometrico non superiore a 0,5%vol) e parzialmente dealcolati (tasso alcolemico superiore a 0,5%vol ma inferiore alla soglia minima della categoria vitivinicola). Il Decreto consente infatti la dealcolazione dei vini (ma anche dei vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di tipo aromatico, vini gassificati, vini frizzanti e frizzanti gassificati) ad esclusione di quelli protetti da denominazione di origine protetta (DOP) e da indicazione geografica protetta (IGP), definendo le modalità di produzione, la detenzione e l’etichettatura. In particolare:

  • la dealcolazione potrà essere ottenuta mediante la parziale evaporazione a sottovuoto, mediante le tecniche a membrana o grazie alla distillazione; tutto il processo dovrà essere effettuato sotto la responsabilità dell’enologo, il quale dovrà accertarsi che non sia aumentato il tenore zuccherino del mosto di uve ottenuto e che non siano aggiunti aromi esogeni o acqua esogena, potendosi invece recuperare e riutilizzare – esclusivamente nel medesimo processo, dunque senza possibilità di stoccaggio – l’acqua e gli aromi endogeni; resta ferma la possibilità di effettuare, a fine processo, le pratiche ed i trattamenti enologici previsti dalla normativa vigente;
  • la dealcolazione dovrà avvenire esclusivamente in locali a ciò destinati e separati (dunque non intercomunicanti) da quelli adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli; la collocazione dei locali, la loro planimetria e la tipologia degli impianti allestiti dovranno essere preventivamente comunicati a mezzo pec agli uffici territoriali dell’ICQRF, almeno fino al momento in cui verrà realizzato uno apposito strumento telematico; ogni operazione dovrà essere annotata nel registro telematico secondo modalità da indicarsi a cura dell’ICQRF;
  • l’etichetta dovrà riportare, in aggiunta alla categoria di vino e alle indicazioni obbligatorie già previste dalla normativa vigente, la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” adoperando caratteri di pari rilievo grafico;
  • è prevista una distinta di utilizzazione del sottoprodotto risultante dalla dealcolazione, inoltre ai sottoprodotti ottenuti dalla dealcolazione si applicherà la normativa in materia di accise sull’alcol etilico e sulle miscele idroalcoliche.

Esaminando sommariamente il decreto, emerge prioritariamente l’ampliamento della responsabilità civile dell’enologo chiamato ad osservare condotte aggiuntive in seno al processo di dealcolazione. Si richiede alle imprese vitivinicole di essere compliant attraverso la predisposizione di apposite strutture per la dealcolazione e la dotazione di impianti ad hoc, ciò comportando inevitabilmente un aumento degli investimenti che potrebbe penalizzare le imprese meno patrimonializzate e con minor volume di prodotto, così creando una competizione a “doppia velocità”. Si auspica, dunque, l’intervento dello Stato ai fini dell’erogazione di incentivi utili allo scopo favorendo, ad esempio, le imprese che promuovono la sostenibilità. A tal riguardo, la dealcolazione può costituire un rimedio contro la sovraproduzione evitando alle imprese l’estirpazione dei vigneti o talvolta la vendemmia verde. Foriera di dubbi appare la possibilità di utilizzare il sottoprodotto per la produzione di bioetanolo «in via prioritaria» rispetto all’utilizzo interno all’impresa: salvo una successiva individuazione di criteri certi da parte del legislatore, il giurista dovrà adottare un approccio sartoriale, caso per caso (fermo restando che in caso di utilizzo interno allo stabilimento, l’utilizzazione del sottoprodotto dovrà essere tracciata contribuendo a integrare la filiera vitivinicola ed offrendo una chiara e totale informativa al consumatore). Allo stato attuale mancano le modalità esecutive delle operazioni di dealcolazione che dovranno essere stabilite dall’ICQRF.

Se vuoi sapere tutto ciò che devi fare per effettuare la dealcolazione, scrivici! 

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